Sez. 1, Sentenza n. 37 del 08/01/1975 (Rv. 373160 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGATORIETA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - TERMINE (DI MESI SEI) PER LA PROPOSIZIONE - IMPOSTA DI FAMIGLIA - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITA DELL'ISCRIZIONE A RUOLO - OSSERVANZA DEL TERMINE - OBBLIGATORIETA.*
In materia di imposta di famiglia l'Azione giudiziaria del contribuente, diretta a contestare la legittimita dell'iscrizione a ruolo non preceduta da regolare notificazione dell'avviso di accertamento deve essere proposta col rispetto del termine di cui all'art 285 del tu per la finanza locale, anche se configurata come Azione di nullita ed anche se sia mancata la notificazione individuale di cui all'art 277 del citato testo unico. (V 3176/72, mass n 360963; 3020/71, mass n 354311).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)