Sez. U, Sentenza n. 3020 del 27/10/1971 (Rv. 354311 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - COMMISSIONI COMUNALI - PREVIO RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - COMMISSIONI COMUNALI - PREVIO RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI.*
In materia di Tributi locali il previo esperimento del ricorso agli organi del contenzioso, previsto dal terzo comma dell'art 285 tu fl, presuppone che da parte dell'ente impositore siano state osservate le forme ed i termini prescritti per tutti i Tributi comunali dagli artt 276 e 277 dello stesso testo unico. Pertanto, se la iscrizione nei ruoli avviene senza la deliberazione della giunta comunale di variazione dei ruoli per l'Esercizio prossimo o di formazione dei ruoli delle imposte e tasse di nuova istituzione, prevista dallo art 276, ovvero senza la notificazione e senza il deposito della deliberazione stessa o la notificazione individuale di cui al successivo art 277, il contribuente non e tenuto a ricorrere agli organi del contenzioso dei Tributi locali, potendo adire direttamente l'autorita giudiziaria, sia pure nel rispetto del termine semestrale di cui all'art 285 dello stesso testo unico. (V 2340'68, mass n 334669).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)