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Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156291 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE - ALIBI - MANCATO RISCONTRO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156291-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - IMPUTATO - COMPORTAMENTO PROCESSUALE ED EXTRAPROCESSUALE - ALIBI - MANCATO RISCONTRO - VALORE PROBATORIO.*

Il fallimento di un alibi non costituisce valida prova, costituendo Onere dell'accusa dimostrare la responsabilità; tuttavia, la comprovata falsità delle difese approntate dall'imputato può essere apprezzata dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento, costituendo essa, al pari della inverosimiglianza delle risposte, delle reticenze, delle digressioni, delle stridenti contraddizioni e delle asserzioni fatte in modo da non consentire riscontri, valido indizio di mala fede e possibile indice di colpevolezza. (V mass n 148628; (V mass n 150658; (V mass n 145706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)