Sez. 1, Sentenza n. 3599 del 23/10/1987 Ud. (dep. 21/03/1988) Rv. 177923 - 01
PROVA PENALE - ALIBI - FALLITO E MENDACE - RISPETTIVA RILEVANZA - RATIO.*
PROVA PENALE - ALIBI - FALLITO E MENDACE - RISPETTIVA RILEVANZA - RATIO.*
Poiché nel processo penale è Onere dell'accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non si può far carico a costui né della Mancanza né dell'eventuale fallimento dell'alibi, mentre è legittimo trarre elementi di valutazione dall'offerta di un alibi falso o mendace su circostanze essenziali che mirino a sottrarre il reo alla giustizia. Ed invero nell'alibi falso o mendace è insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità, la quale può essere valorizzata come indizio, da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine del raggiungimento della prova. (V mass n 171960; (Conf mass n 156513; (Conf mass n 156291).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)