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Sez. 3, Sentenza n. 1171 del 17/05/1961 (Rv. 881008 - 01)

ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - TERMINE FRA LA PUBBLICITA E L'INCANTO - NATURA ORDINATORIA - MODIFICA - POTERI DEL GIUDICE - NOTIZIA AL PUBBLICO.
Stato
decisa il 1961-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881008-01

ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - TERMINE FRA LA PUBBLICITA E L'INCANTO - NATURA ORDINATORIA - MODIFICA - POTERI DEL GIUDICE - NOTIZIA AL PUBBLICO.

Il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita e l'incanto, termine la cui fissazione è demandata al giudice dall'art. 576 n. 4 cod. proc. civ., ha carattere ordinatorio e, pertanto, dopo essere stato fissato, può essere stato fissato, può essere anche d'ufficio, successivamente abbreviato o prorogato dal giudice dell'esecuzione. Peraltro, il nuovo termine, fissato dal giudice dell'esecuzione con ordinanza che modifichi quella precedente, pur rimesso alla sua discrezionalita, trattandosi di Forma di pubblicità straordinaria, deve essere reso noto al pubblico, altrimenti verrebbero frustrati quei fini di divulgazione, che pur si sono ravvisati necessari.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)