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Sez. 3, Sentenza n. 15705 del 21/10/2003 (Rv. 567540 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Termine per il compimento della pubblicità, ex art. 576, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. - Natura ordinatoria - Conseguenze - Inosservanza - Invalidità della procedura di vendita - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567540-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

In tema di espropriazione forzata immobiliare, il termine entro il quale deve essere effettuata la pubblicità, stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ha carattere ordinatorio e non perentorio - in assenza di una esplicita previsione in tal senso -, con la conseguenza che la sua inosservanza non si riflette sulla regolarità del procedimento di incanto e di vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)