Sez. 3, Sentenza n. 13424 del 18/12/1992 (Rv. 480053 - 01)
Responsabilità civile - Genitori e tutori - Prova liberatoria | Contenuto - Fatto illecito del minore - Responsabilità del genitore ex art. 2048 cod. civ. - Rilevanza dell'impedimento del genitore (lontananza o altro) all'esercizio della potestà - Esclusione.
Responsabilità civile - Genitori e tutori - Prova liberatoria
La responsabilità del genitore per fatto illecito del minore a norma dell'art. 2048 cod. civ. non è esclusa dall'impedimento del genitore stesso (lontananza o altro) all'esercizio della potestà, traducendosi la relativa prova liberatoria di cui all'ultimo comma dell'art. 2048 cod. civ. nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere in adempimento dell' obbligo imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 147 cod. civ. - ed indipendentemente, pertanto dall'esercizio della potestà - impartito al minore un'educazione e istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali, vigilando altresì sulla sua condotta in misura adeguata all'ambiente, alle abitudini ed al carattere del soggetto e, quindi, a prevenire un suo comportamento illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti come l'imprudenza e la leggerezza che il fatto del minore ha rivelato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)