Sez. 3, Sentenza n. 3088 del 09/04/1997 (Rv. 503607 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA | Contenuto - Dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata all'età - Sufficienza - Prova dell'ininterrotta e costante presenza fisica accanto al figlio - Necessità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA
La prova liberatoria richiesta ai genitori dall'art. 2048 cod. civ. di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore, capace di intendere e volere, si concreta, normalmente, nella dimostrazione, oltre di avere impartito al minore un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, anche di avere esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all'età. A tal fine non occorre che il genitore provi la sua costante ed ininterrotta presenza fisica accanto al figlio quando, per l'educazione impartita, per l'età del figlio e per l'ambiente in cui egli viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore con l'ambiente extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che tali rapporti non possano mai costituire fonte di pericoli per sè e per i terzi (nella specie, un gruppo di ragazzi gioca a tennis nella piazza di un paese di montagna; la palla finisce in un giardino privato, un ragazzo va a prenderla ma il proprietario del fondo gli rompe la racchetta; un altro ragazzo sopraggiunge ed, infuriato, frantuma la propria racchetta contro un muretto; una scheggia dell'attrezzo colpisce l'occhio dell'uomo, cagionandogli gravi danni ad un occhio. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha confermato la sentenza del merito, la quale ha escluso la responsabilità dei genitori del minore sul presupposto che il fatto che questi si fosse recato a giocare a tennis in una piazza di un piccolo paese non rappresentava, in termini di normale ragionevolezza, una situazione tale da dover essere seguita o impedita dai genitori al fine di evitare danni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)