Sez. U, Sentenza n. 111 del 02/03/1999 (Rv. 523738 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Decisioni - Ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Il vizio di motivazione su questioni di fatto, nelle pronunce della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, è deducibile soltanto quale violazione di legge ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., quando si traduca in mancanza di motivazione, il che si verifica nei casi di assoluta carenza della stessa o nel difetto di esposizione idonea, alla stregua del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)