Sez. 1, Sentenza n. 184 del 05/01/1995 (Rv. 489577 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Decisioni - Ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Oggetto - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, avverso le decisioni della Giunta speciale presso la Corte di Appello di Napoli, è ammesso a norma dell'art. 111, secondo comma, Cost., con la conseguenza che, con esso, possono denunciarsi solo violazioni di legge, mentre il vizio di motivazione è deducibile solo in quanto si traduca in mancanza della motivazione medesima - con conseguente nullità della sentenza per difetto di un requisito essenziale -, il che avviene qualora essa sia materialmente inesistente o meramente apparente.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 31/03/1877 num. 3761 art. 3, Decr. Legisl. Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 19 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)