Sez. 3, Sentenza n. 1996 del 08/04/1981 (Rv. 412701 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - NOZIONE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN CERTO QUANTITATIVO DI MERCE ENTRO UN DETERMINATO TERMINE E CONTRO PAGAMENTO DEL PREZZO STABILITO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - COMMISSIONE - ESCLUSIONE - VENDITA - CONFIGURABILITA.*
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE - NOZIONE - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN CERTO QUANTITATIVO DI MERCE ENTRO UN DETERMINATO TERMINE E CONTRO PAGAMENTO DEL PREZZO STABILITO AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - COMMISSIONE - ESCLUSIONE - VENDITA - CONFIGURABILITA.*
Tenuto conto che il contratto di commissione, che costituisce una sottospecie del mandato senza rappresentanza, e caratterizzato dal fatto che la prestazione del mandatario e limitata alla stipulazione di un contratto di compravendita nell'interesse di un soggetto (committente) il quale, peraltro, resta estraneo al negozio concluso dal commissionario, con la conseguente necessita di un ulteriore atto giuridico per riversarne gli effetti nel patrimonio del committente; non concreta tale figura giuridica - bensi una compravendita - il contratto con il quale una delle parti si impegna a fornire all'altra un certo quantitativo di merce, entro un determinato termine e dietro pagamento del prezzo, stabilito al momento della stipula, senza che assuma rilievo la mancata disponibilita, in tale momento, della merce da parte del venditore, attinendo la consegna della cosa venduta alla esecuzione della obbligazione principale posta a carico del venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1731
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)