Sez. 3, Sentenza n. 12089 del 24/05/2007 (Rv. 599036 - 01)
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mandato (o commissione) a vendere - Con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario) - Obbligo di custodia - Configurabilità - Fondamento - Diligenza del buon padre di famiglia - Osservanza - Necessità - Portata.
MANDATO - COMMISSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il mandato (o la commissione) a vendere, con deposito della cosa presso il mandatario (o il commissionario), comporta per quest'ultimo l'obbligo della custodia ai sensi dell'art. 1177 cod. civ., concorrendo in tal caso la causa del mandato (o della commissione) con quella del depositario, ancorché gli elementi di quest'ultimo contratto siano prevalenti, dovendo la disciplina della responsabilità del depositario in caso di perdita non imputabile della detenzione della cosa ex art. 1780 cod. civ. contemperarsi con quella del mandato. Ne consegue che la diligenza è quella del buon padre di famiglia e, in esplicazione del c.d. dovere di protezione, il custode è tenuto a predisporre tutto quanto necessario anche per prevenire fatti "esterni", quali il furto, che possano determinare la perdita della cosa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1731, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)