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Sez. 1, Ordinanza n. 2402 del 10/12/1971 Cc. (dep. 19/04/1972) Rv. 120807 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LUOGO DELLA DIMORA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/120807-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LUOGO DELLA DIMORA - NOZIONE.*

L'art 4 della legge 27 dicembre 1956, n 1423(modificata dalla legge 2 2 novembre 1967, n 1176)attribuisce la Competenza a proporre e a disporre l'applicazione delle misure di prevenzione indicate nell'art 3 rispettivamente al questore e al tribunale del luogo in cui la persona dimora; a tal fine deve quindi aversi riguardo non al luogo della residenza, cioe al luogo in cui il soggetto abitualmente vive, ma al luogo in cui la persona fa anche soltanto brevi e saltuari soggiorni ponendo in essere una attivita antisociale e pericolosa.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)