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Sez. 1, Sentenza n. 315 del 16/02/1982 Cc. (dep. 16/03/1982) Rv. 152786 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LUOGO DELLA DIMORA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152786-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - LUOGO DELLA DIMORA - NOZIONE.*

Per stabilire la "dimora", ai sensi dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956, non sono affatto decisive le risultanze anagrafiche, né il riferimento al luogo nel quale la persona proposta vive abitualmente o svolge prevalentemente le sue normali attività. Deve, a tale fine, aversi riguardo al luogo, ove la persona, indicata come pericolosa, abbia, sia pure mediante brevi e saltuari soggiorni, tenuto comportamenti idonei, in astratto, a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità. (V. Mass. 120807 anno 1972; individuano la "dimora" anche nei luoghi dal soggiorno non saltuario né occasionale; mass. 122507 anno 1972, 132476 anno 1976, 146004 anno 1980).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)