Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014 (Rv. 631866 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO | Prescrizione da "actio iudicati" ex art. 2953 cod. civ. - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)