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Sez. 3, Sentenza n. 15765 del 10/07/2014 (Rv. 631866 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO | Prescrizione da "actio iudicati" ex art. 2953 cod. civ. - Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza.
Stato
decisa il 2014-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631866-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO

La prescrizione decennale da "actio iudicati", prevista dall'art. 2953 cod. civ., decorre non dal giorno in cui sia possibile l'esecuzione della sentenza né da quello della sua pubblicazione, ma dal momento del suo passaggio in giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)