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Sez. 3, Sentenza n. 13081 del 14/07/2004 (Rv. 574591 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Notifica del ricorso e del decreto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza o del decreto - Configurabilità - Nuovo termine di prescrizione ex art. 2953 cod. civ. - Decorrenza dal passaggio in giudicato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574591-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Sia con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, sia con la comparsa di risposta all'opposizione, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 primo e secondo comma cod. civ.; tale interruzione ha effetti permanenti (e non meramente istantanei) ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero del decreto decorrerà poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)