Sez. 1, Sentenza n. 19584 del 27/08/2013 (Rv. 627701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Appello incidentale tardivo - Sentenza che accerti la corresponsabilità solidale dei convenuti ed i rispettivi gradi di colpa - Interesse ad impugnare quale conseguenza del gravame inteso ad ottenere una diversa regolazione dei rapporti interni - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
L'appello incidentale tardivo proposto da un coobbligato solidale al risarcimento del danno avverso la sentenza che ne afferma la responsabilità, con altri convenuti, nei confronti dell'attore e ne accerta anche la percentuale ascrivibile a ciascuno di loro, è inammissibile qualora il gravame principale sia stato instaurato da altri coobbligati al solo fine della rideterminazione delle colpe di ciascuno, sorgendo, in tal caso, l'interesse del primo ad impugnare direttamente per effetto di una tale pronuncia, e non come conseguenza del descritto gravame, in quanto il diverso contenuto economico da esso eventualmente derivante per la suddetta declaratoria di responsabilità costituisce una conseguenza di mero fatto, irrilevante, peraltro, nei confronti dell'attore, rispetto al quale, in ipotesi di pluralità di responsabili, rimane è del tutto indifferente la graduazione delle rispettive colpe.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)