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Sez. 3, Sentenza n. 2227 del 16/02/2012 (Rv. 621531 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Esclusione del rapporto di solidarietà per uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione - Previo esperimento di domanda di rivalsa - Necessità - Difetto - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621531-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)