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Sez. L, Sentenza n. 296 del 12/01/1995 (Rv. 489643 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Cumulo di pensioni - Divieto di integrazioni plurime - Cristallizzazione dell'importo conseguito al 30 settembre 1983 - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489643-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n.463 del 1983, convertito nella legge n.638 del 1983, come interpretato dall'art. 11, comma ventiduesimo, della legge n. 537 del 1993, a sua volta dichiarato in parte illegittimo dalla sentenza n.240 del 1994 della Corte Costituzionale, il titolare di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo mantiene le pensioni, non più integrabili, nell'importo spettante al 30 settembre 1983 fino all'assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica, purché non percepisse a quella data un reddito superiore al limite fissato dall'art. 6, primo comma, citato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)