Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 20/03/1997 (Rv. 503144 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Esercizio del diritto di ripresa da parte di persona equiparata a coltivatore diretto a norma dell'art. 7 comma secondo legge n. 203 del 1982 - Presenza di ulteriore unità coltivatrice di età inferiore a cinquantacinque anni - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Il diritto di ripresa previsto dall'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sulla disciplina dei contratti agrari, quando venga esercitato da (o per) soggetto equiparato a coltivatore diretto ai sensi del secondo comma dell'art, 7 della stessa legge, non è subordinato alla ulteriore condizione, stabilita dalla lettera b dello stesso art. 42, che il sopraindicato soggetto abbia nella propria famiglia un'altra unità lavorativa di età inferiore ai cinquantacinque anni, dal momento che l'equiparato, ai sensi del cit. art. 7 soddisfa di per se il suddetto requisito anagrafico.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)