Sez. U, Sentenza n. 1013 del 30/03/1972 (Rv. 357346 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA GESCAL E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI SOCI DI UNA COOPERATIVA D'UN SOGGETTO UN CUI FAMILIARE CONVIVENTE DISPONGA DI ALLOGGIO IDONEO ALLE ESIGENZE FAMILIARI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - RAPPORTO TRA GESCAL E ASSEGNATARIO - DISTINZIONE IN DUE FASI - NATURA RISPETTIVA DI CIASCUNA DI ESSE - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI SOCI DI UNA COOPERATIVA D'UN SOGGETTO UN CUI FAMILIARE CONVIVENTE DISPONGA DI ALLOGGIO IDONEO ALLE ESIGENZE FAMILIARI - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.*
In materia di edilizia economica e popolare il rapporto che si costituisce tra l'ente pubblico che dispone l'assegnazione degli alloggi costruiti secondo le modalita delle leggi n 43 del 1949 e n 1148 del 1955, e gli assegnatari consta di due fasi distinte: la prima, diretta all'assegnazione, in cui l'ente pubblico procede unilateralmente allo accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione e decide di provvedere in conseguenza; la seconda attua nei confronti del privato assegnatario la precedente Determinazione unilaterale di assegnazione, che si compie con la stipula dell'atto di promessa di vendita e determina un vero e proprio rapporto di natura privatistica. La prima fase ha natura pubblicistica ed e caratterizzata da posizioni di interesse legittimo; la seconda e invece caratterizzata da posizioni di diritto soggettivo perfetto. Appartiene alla prima fase il provvedimento di cancellazione dell'elenco dei soci di una cooperativa edilizia dell'assunto che un familiare del socio, con lui convivente nella stessa citta, abbia la proprieta di un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze della famiglia, e pertanto l'impugnazione di detto provvedimento deve essere proposta dinanzi al consiglio di stato. (V 1022'71, mass n 351008).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 21, Legge 26/11/1955 num. 1148 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)