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Sez. 2, Sentenza n. 909 del 15/02/1986 (Rv. 444435 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - CONFERIMENTO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI IN MODO CONGIUNTO A DUE LIQUIDATORI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO IN BASE A MANDATO DI UNO SOLO DI ESSI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444435-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ - CONFERIMENTO DEI POTERI RAPPRESENTATIVI IN MODO CONGIUNTO A DUE LIQUIDATORI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO IN BASE A MANDATO DI UNO SOLO DI ESSI - INAMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 2452 cod. civ., richiamato per le società cooperative dall'art. 2516 cod. civ., le limitazioni che l'assemblea può disporre in ordine ai poteri dei liquidatori possono concernere anche la rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società. Pertanto, ove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino dall'assemblea conferiti congiuntamente ad entrambi i liquidatori di una società, è inammissibile il ricorso per Cassazione da questa proposto in base a mandato difensivo conferito da uno solo dei liquidatori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2452, Cod. Civ. art. 2516, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)