Sez. 1, Sentenza n. 3813 del 26/02/2016 (Rv. 638818 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Poteri dei liquidatori - Limitazioni dell'assemblea - Conferimento di poteri rappresentativi, in modo congiunto, a tutti i liquidatori - Inclusione - Proposizione di impugnazione in base a procura conferita da uno solo di essi - Inammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ
In tema di società per azioni, l'assemblea può disporre limitazioni dei poteri dei liquidatori anche con riguardo alla rappresentanza, sia sostanziale che processuale, della società stessa, sicchè, ove i poteri rappresentativi, senza distinzione fra attività negoziali ed attività processuali, risultino dall'assemblea conferiti congiuntamente a tutti i liquidatori, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per la società in base a mandato difensivo conferito da uno solo di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2365, Cod. Civ. art. 2475 bis, Cod. Civ. art. 2488, Cod. Civ. art. 2489, Cod. Civ. art. 2519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)