Sez. 1, Sentenza n. 10135 del 14/05/2005 (Rv. 580823 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Ricorso alla presunzione e valutazione degli elementi presuntivi - Decisione del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di utilizzazione, da parte del giudice del merito, dello strumento presuntivo onde ricostruire le potenzialità economiche del coniuge obbligato al mantenimento nella separazione personale.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di presunzioni, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa l'opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova e circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata al riguardo sia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni. (Principio espresso in fattispecie nella quale il giudice del merito, in un giudizio di separazione personale tra coniugi, aveva fatto ricorso allo strumento presuntivo per ricostruire, al di là delle dichiarazioni fiscali, l'effettiva posizione reddituale del marito - affermato medico specialista libero professionista con un'attività intensa, svolta presso numerosi studi professionali -, e ciò ai fini della determinazione dell'assegno per il mantenimento della moglie e dei figli).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)