diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 16/07/2004 (Rv. 574631 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Rapporto fra fatto noto e fatto ignoto - Relazione di probabilità - Sufficienza - Ragioni - Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di accertamento del diritto del coniuge all'assegno divorzile.
Stato
decisa il 2004-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574631-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di diritto del coniuge all'assegno divorzile, aveva desunto da un fatto noto - l'essere il coniuge onerato nel pieno della propria capacità lavorativa - il fatto ignoto, consistente nella possibilità per il coniuge stesso di recuperare in breve, dopo un periodo di disoccupazione, i livelli stipendiali pregressi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 87 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)