diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2164 del 19/12/1984 Cc. (dep. 03/01/1985) Rv. 167251 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA DELLE NORME SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LORO INCIDENZA SU PRINCIPI COSTITUZIONALI - INTERPRETAZIONE RIGOROSA CONFORME A TALI PRINCIPI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167251-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - NATURA DELLE NORME SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - LORO INCIDENZA SU PRINCIPI COSTITUZIONALI - INTERPRETAZIONE RIGOROSA CONFORME A TALI PRINCIPI - NECESSITÀ.*

Le norme concernenti la custodia preventiva, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, pur essendo formalmente processuali, sono sostanzialmente "punitive" e quindi interessate a principi costituzionali, quali la inviolabilità della libertà personale (art. 13 primo comma, cost.), la necessità della osservanza rigorosa di "limiti massimi della carcerazione preventiva" (art. 13, ultimo comma), la non punibilità se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25, secondo comma), la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27, secondo comma), la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2) e il principio di uguaglianza (art. 3). Conseguentemente le norme sulla custodia preventiva e le altre norme processuali comunque incidenti su tale istituto giuridico avente carattere eccezionale, richiedono una interpretazione rigorosa conforme allo spirito dei principi costituzionali sopra enunciati.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)