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Sez. 5, Sentenza n. 40998 del 20/05/2014 Ud. (dep. 02/10/2014) Rv. 262188 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Fallimento di società cagionato da operazioni dolose - Operazioni dolose - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262188-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

Sussiste il delitto di bancarotta fraudolenta previsto dall'art. 223, comma secondo n. 2, l. fall. anche quando le operazioni dolose dalle quali deriva il fallimento della società non comportano una diminuzione algebrica dell'attivo patrimoniale, ma determinano comunque un depauperamento del patrimonio non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa la vendita a prezzo di mercato di un bene immobile costituente l'unico ramo d'azienda di una società e che, pur se seguita dall'effettivo conseguimento del corrispettivo, aveva tuttavia privato l'impresa della possibilità di svolgere l'attività per cui era stata costituita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)