Sez. 5, Sentenza n. 13164 del 11/06/2014 (Rv. 631174 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - Obbligo di contribuzione - Esenzione - Esclusione - Onere della prova - Riparto - Condizioni - Adozione da parte del Consorzio di piano di classifica o perimetro di contribuenza - Presunzione di benefici fondiari - Limiti - Specifica contestazione da parte del consorziato.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
In tema di contributi consortili, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Matera non gode di alcuna esenzione dall'obbligo contributivo a favore del Consorzio per le aree ed i fabbricati di sua proprietà ove queste traggano effettivo vantaggio dalle opere consortili in termini di sicurezza e prevenzione dal rischio di esondazioni e allagamenti. Il relativo onere probatorio, ordinariamente gravante sul Consorzio, incombe sul contribuente qualora l'ente si sia dotato di provvedimenti funzionali all'imposizione, quali il piano di classifica ed il perimetro di contribuenza, di per sé idonei a legittimare la presunzione che l'immobile gravato rientri tra quelli destinatari dei concreti benefici, fermo restando che, in caso di specifica contestazione da parte del consorziato, spetta comunque al Consorzio dimostrare l'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti all'immobile.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)