Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010 (Rv. 613235 - 01)
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI | Obbligo contributivo - Determinazione a seguito di piano di classifica regionale - Contestazione del piano da parte del consorziato - Ordinari criteri di riparto dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato - Accertamento - Necessità - Fondamento.
AGRICOLTURA - BONIFICA - CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORZIALI
Quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 3, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 10, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)