Sez. L, Sentenza n. 4657 del 17/10/1978 (Rv. 394331 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DELLA IUS NOVORUM IN APPELLO EX ART 437, COMMA SECONDO, COD PROC CIV - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DIVIETO DELLA IUS NOVORUM IN APPELLO EX ART 437, COMMA SECONDO, COD PROC CIV - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 437, comma secondo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, sul nuovo rito del lavoro, nella parte in cui limita la facolta delle parti di proporre nuove prove nel giudizio di appello, in riferimento agli art 3 e 24 cost. Infatti il divieto dello ius novorum in appello e sancito nei riguardi di tutte le parti, per cui non e ipotizzabile alcuna violazione del principio del contraddittorio, ne e pertinente il richiamo al principio d'uguaglianza; d'altra parte neppure e violato il principio del diritto di difesa, in quanto il doppio grado di giurisdizione di merito non e costituzionalmente garantito e, in ogni caso, anche se deve riconoscersi che esso risponde ad un criterio di sostanziale giustizia, ben puo il legislatore ordinario disciplinarlo in modo da impedire che il giudizio di secondo grado si risolva in una rinnovazione del primo e da indurre le parti alla trattazione immediata, leale e completa della controversia, per garantire una giustizia piu pronta ed efficace.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)