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Sez. L, Sentenza n. 4216 del 24/06/1986 (Rv. 446992 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446992-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI PROPOSIZIONE DI NUOVE ECCEZIONI IN APPELLO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 437 COD. PROC. CIV. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 cost. - dell'art. 437 cod. proc. civ., norma che - nel rito del lavoro - non consente la proposizione in appello di nuove eccezioni; infatti non sussiste la lamentata disparità di trattamento processuale, in relazione al diritto di Azione e di difesa in giudizio, tra la posizione dell'attore, che non può proporre domande nuove in appello, e la posizione del convenuto, che non può proporre eccezioni nuove, sotto il profilo che mentre il primo potrebbe comunque esperire la domanda nuova in un diverso giudizio, invece il secondo avrebbe irrimediabilmente perso la possibilità di far valere l'eccezione, atteso che la preclusione che in tale ultimo caso si determina è conseguenziale alla natura dell'eccezione che ha la funzione di ostacolare l'Esercizio dell'Azione della controparte e che pertanto può manifestare i suoi effetti unicamente nella Sede in cui l'Azione medesima viene esercitata. (V 4657/78, mass n 394331; (V 1080/77, mass n 384706).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)