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Sez. 4, Sentenza n. 9875 del 21/03/1985 Ud. (dep. 29/10/1985) Rv. 170853 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - CONDIZIONI PER LA SUA SUSSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI COLLISIONE E POSSIBILITÀ PER IL CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE SEGUA DI EVITARE GLI OSTACOLI CHE CHI LO PRECEDE DEVE SUPERARE CON MANOVRE IMPROVVISE.*
Stato
decisa il 1985-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170853-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI - CONDIZIONI PER LA SUA SUSSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI COLLISIONE E POSSIBILITÀ PER IL CONDUCENTE DEL VEICOLO CHE SEGUA DI EVITARE GLI OSTACOLI CHE CHI LO PRECEDE DEVE SUPERARE CON MANOVRE IMPROVVISE.*

La distanza di sicurezza tra due veicoli che procedono nella stessa direzione può dirsi osservata soltanto quando non possano verificarsi incidenti per collisione tra i due veicoli e il conducente del mezzo che segue possa, senza creare intralcio alla circolazione, evitare gli ostacolo che colui che lo precede sia costretto a superare con manovre improvvise. (Conf mass n 163297; (Conf mass n 157765; (Conf mass n 155133).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)