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Sez. 3, Sentenza n. 2541 del 27/06/1975 (Rv. 376466 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - EFFETTI - ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376466-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - EFFETTI - ULTERIORE RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI.*

La clausola penale serve all'anticipata liquidazione di tutti i danni che il creditore subisca per l'inadempimento del debitore, vale a dire di tutti i danni diretti ed immediati e di quelli indiretti e mediati che costituiscano la conseguenza normale dell'inadempimento, onde il giudice del merito puo attribuire al creditore un ulteriore risarcimento solo se accerti, attraverso adeguata interpretazione del precetto negoziale, che le parti non vollero comprendere tali ulteriori danni nella previsione della clausola penale. (V 936/74, mass n 368847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)