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Sez. 3, Sentenza n. 936 del 02/04/1974 (Rv. 368847 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO - RITARDO NELLA PRESTAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULABILITA DELLA PENALE CON IL RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368847-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO - RITARDO NELLA PRESTAZIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DEL DANNO - CUMULABILITA DELLA PENALE CON IL RISARCIMENTO - CONDIZIONI.*

Atteso che il pagamento della penale per il ritardo non e per se stesso incompatibile con la domanda di adempimento della prestazione, come precisato dall'art 1383 cod civ, e che non vi sono ragioni per escludere che il principio valga anche in tema di risoluzione del contratto e di conseguente risarcimento del danno, occorre tuttavia considerare che, in quest'ultima ipotesi, la risoluzione viene ad assorbire il ritardo e che, pertanto, con il risarcimento del danno ben puo essere liquidata anche quella particolare voce di danni costituita dal ritardo stesso. Quanto innanzi implica che, per esaminare se il danno sia o meno cumulabile con la penale, occorre accertare, caso per caso, se nella liquidazione dei danni e stata compresa e liquidata la voce relativa al ritardo: in tal caso non e ovviamente dovuta la penale, poiche cio comporterebbe un duplice indennizzo per lo stesso titolo; mentre, se quella voce non fu considerata in Sede di liquidazione del danno, non sussistono ne motivi concettuali ne principi giuridici che escludano il diritto a percepire la penale unitamente al risarcimento degli altri danni. In questa ipotesi coesiste una liquidazione giudiziale (quanto alla condanna ai danni in base alle norme generali nell'ambito delle prove in Atti) con quella convenzionale (quanto alla penale per il ritardo). (V 995'72, mass n 357305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)