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Sez. 2, Sentenza n. 8426 del 01/08/1995 (Rv. 493514 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Funzione - Assorbimento caducazione nella pronuncia di merito - Insussistenza dei requisiti per la loro adozione o inosservanza delle norme del procedimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493514-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

I provvedimenti d'urgenza, avuto riguardo alla loro intrinseca provvisorietà, esauriscono la loro funzione una volta che sul diritto che essi tendono ad assicurare sia pronunciata la decisione di merito, dalla quale restano, a seconda dei casi, assorbiti o travolti, indipendentemente da ogni rilievo in ordine alla relativa legittimità sotto il profilo della sussistenza dei requisiti per la loro adozione, ovvero dell'osservanza delle norme disciplinanti il procedimento prodromico alla loro pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)