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Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 29/10/1997 (Rv. 509392 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Pronunciati nel vigore della disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Impugnabilità - Esclusione - Limiti - Pronuncia di merito - Appello - Ammissibilità - Pronuncia sulle spese - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità.
Stato
decisa il 1997-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509392-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE

I provvedimenti - positivi o negativi - ex art. 700 cod. proc. civ., pronunciati nel vigore della disciplina anteriore alla legge n. 353 del 1990, attesa la loro strumentalità e provvisorietà, non sono suscettibili di autonoma impugnazione, salvo che nelle due ipotesi in cui contengano: a) una pronuncia sulle spese, nel qual caso si rende proponibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.; b) una pronuncia definitiva di merito, nel qual caso si rende proponibile, invece, l'appello.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)