Sez. 3, Sentenza n. 23696 del 20/06/2006 Ud. (dep. 07/07/2006) Rv. 234488 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Sanzione applicabile - Individuazione - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, effettuato dall'art.181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che ha sostituito l'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, allo scopo di individuare la sanzione applicabile alla esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione, deve intendersi a quella fissata dalla lettera c) del citato art. 20, non essendo possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dall'entità e dal grado di tali interventi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)