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Sez. 3, Sentenza n. 30866 del 15/06/2001 Ud. (dep. 15/06/2001) Rv. 220101 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | D.L. n. 312 del 1985, conv. in legge n. 431 del 1985, art. 1 sexies - Sanzione applicabile - Sanzione di cui all'art. 20 lett. c) legge n. 47 del 1985 - Unica pena applicabile - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220101-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di protezione delle bellezze naturali il generico rinvio all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, effettuato dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ed ora sostituito dall'art. 163 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, allo scopo di individuare la sanzione applicabile alle violazioni ivi contemplate, deve intendersi a quella fissata dalla lettera c) del citato art. 20. Non è infatti possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)