diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2753 del 18/09/1972 (Rv. 360431 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOMMA DA VERSARE - IN CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO - DETERMINAZIONE - RILEVANZA DEL SOLO TITOLO ESECUTIVO - MAGGIOR SOMMA RISULTANTE DAL PRECETTO - IRRILEVANZA - DIFFERENZA TRA TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - AMMISSIBILITA - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE EX ART 615 COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360431-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - SOMMA DA VERSARE - IN CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO - DETERMINAZIONE - RILEVANZA DEL SOLO TITOLO ESECUTIVO - MAGGIOR SOMMA RISULTANTE DAL PRECETTO - IRRILEVANZA - DIFFERENZA TRA TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO - DEDUZIONE DA PARTE DEL DEBITORE - AMMISSIBILITA - MANCATA PROPOSIZIONE DELL'OPPOSIZIONE EX ART 615 COD PROC CIV - IRRILEVANZA.*

Il titolo esecutivo, e non il precetto, indica, direttamente ed immediatamente, quale sia il contenuto e quali siano i limiti del diritto per cui legittimamente si procede, onde nessun valore puo avere il precetto per la parte in cui risulti in contrasto col titolo. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, per stabilire la somma, oltre gli accessori, che il debitore e tenuto a versare per la conversione del pignoramento, non deve necessariamente far riferimento alla somma per la quale e stato intimato il precetto, ma deve determinarla, in via incidentale anche in Mancanza di una formale opposizione all'esecuzione, con riferimento al titolo esecutivo, quando il precetto sia stato intimato per una somma maggiore di quella risultante dal titolo stesso. La discrepanza tra titolo esecutivo e precetto puo essere dedotta dal debitore, a norma dell'art 495 cod proc civ, come motivo affinche la somma da sostituire al bene pignorato sia determinata in misura diversa da quella pretesa dal creditore procedente, anche se non e stata proposta dallo stesso debitore l'opposizione all'esecuzione a norma dell' art 615 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)