Sez. 3, Sentenza n. 4046 del 19/02/2009 (Rv. 606678 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE | Natura e contenuto della relativa ordinanza - Regime impugnatorio per far valere le eventuali contestazioni - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Fondamento - Onere probatorio - Ripartizione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE
L'ordinanza di conversione del pignoramento prevista dall'art. 495 cod. proc. civ. non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza di diritti di prelazione, né ha un contenuto decisorio rispetto al diritto di agire "in executivis". Tale provvedimento, costituendo un tipico atto esecutivo, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché con essa si contesta il "quomodo" del procedimento esecutivo, ovvero che la determinazione dell'importo pecuniario da sostituire ai beni pignorati effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dell'art. 495 cod. proc. civ.; nel conseguente giudizio, peraltro, l'opponente non può limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice rispetto a quella ritenuta legittimamente computabile, ma è tenuto ad indicare in modo specifico gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)