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Sez. 1, Sentenza n. 10572 del 04/07/2003 (Rv. 564800 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Interessi moratori - Cumulabilità con la rivalutazione monetaria ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564800-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e non sono pertanto cumulabili con l'importo della rivalutazione monetaria eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)