Sez. 1, Sentenza n. 10572 del 04/07/2003 (Rv. 564800 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Interessi moratori - Cumulabilità con la rivalutazione monetaria ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria e non sono pertanto cumulabili con l'importo della rivalutazione monetaria eventualmente attribuita ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)