Sez. 3 - , Sentenza n. 16585 del 20/06/2019 (Rv. 654431 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno da deprezzamento di una cosa - Configurabilità ove rimanga in proprieta ed in godimento del medesimo soggetto - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Il danno da deprezzamento di una cosa è configurabile anche quando questa rimanga in proprieta ed in godimento del medesimo soggetto, costituendo il deterioramento della consistenza fisica o giuridica del bene un danno emergente, poiché la diminuzione di valore venale che esso comporta non può non rappresentare un decremento patrimoniale, a prescindere dalla sua diretta ed immediata monetizzazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)