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Sez. 3, Sentenza n. 128 del 18/01/1985 (Rv. 438320 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - COSTRUZIONE DI UN NUMERO DOPPIO DI VANI - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1985-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438320-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - IMMOBILE COMPRESO IN EDIFICIO DA TRASFORMARE - DA RICOSTRUIRE - COSTRUZIONE DI UN NUMERO DOPPIO DI VANI - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL LOCATORE E DEL CONDUTTORE.*

Il locatore che agisca, ai sensi dell'art. 10 n. 2 della legge 23 maggio 1950 n. 253, per riavere la disponibilità dell'immobile che intenda trasformare notevolmente per ottenere un numero doppio di vani, ha il solo Obbligo di dimostrare una situazione oggettiva, che si identifica col suo proposito, seriamente manifestato, di procedere a tale trasformazione, in quanto nessun altro requisito, concernente la realizzazione dell'opera e richiesto dalla legge; mentre la prova dei fatti negativi, idonei cioè ad impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto, incombe sul conduttore. (Conf 698/79, mass n 396865).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 10 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)