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Sez. 2 - , Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 (Rv. 666324 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Giudizio di appello - Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Proposizione dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Necessità - Impugnazione per cassazione dell'ordinanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666324-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

Nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali.

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)