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Sez. 2, Sentenza n. 1153 del 02/04/1976 (Rv. 379833 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DANNO ALLA COSA COMUNE - AZIONE RISARCITORIA DI UN COMPROPRIETARIO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA DELL'ATTORE - QUESTIONE DI MERITO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379833-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DANNO ALLA COSA COMUNE - AZIONE RISARCITORIA DI UN COMPROPRIETARIO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE - CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA DELL'ATTORE - QUESTIONE DI MERITO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non puo dedursi per la prima volta in Sede di legittimita che il giudice del merito, adito con Azione risarcitoria del singolo comproprietario della cosa comune contro il terzo responsabile del danno alla cosa medesima, abbia condannato quest'ultimo al pagamento di somma eccedente la quota di spettanza dell'attore; tale questione, infatti, attiene ai limiti quantitativi della domanda e, quindi, al merito della causa, e non alla regolarita del processo, in quanto ciascun comproprietario ha diritto di agire contro il responsabile del danno al bene comune, senza necessita di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari. (V 1667/72, mass n 358533; (V 1492/71, mass n 351822).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)