diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1492 del 18/05/1971 (Rv. 351822 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - LITISCONSORZIO ED INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AZIONI REALI O PERSONALI A TUTELA DELLA COSA COMUNE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351822-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - ATTIVA - LITISCONSORZIO ED INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AZIONI REALI O PERSONALI A TUTELA DELLA COSA COMUNE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO - SUSSISTENZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CONDOMINI - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Ciascun condomino puo esercitare singolarmente le azioni, sia reali che personali, a difesa o a vantaggio della cosa comune, senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione, salvo che la domanda non tenda ad una pronuncia che potrebbe risultare inutiliter data senza la presenza in causa di tutti i titolari del rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)