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Sez. 3, Sentenza n. 198 del 19/01/1973 (Rv. 362004 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - SOGGETTI PASSIVI - COMPRAVENDITA DI IMMOBILE AVVANTAGGIATO DA OPERE PUBBLICHE - PATTO DI TRASFERIMENTO DELL'ONERE FISCALE - SANZIONE DI NULLITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362004-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA - SOGGETTI PASSIVI - COMPRAVENDITA DI IMMOBILE AVVANTAGGIATO DA OPERE PUBBLICHE - PATTO DI TRASFERIMENTO DELL'ONERE FISCALE - SANZIONE DI NULLITA - CONDIZIONI - LIMITI.*

La sanzione di nullita prevista dall'art 40 della legge 5 marzo 1963 n 246 per i patti diretti a trasferire l'Onere fiscale ad altri, che non siano i soggetti del contributo di miglioria, colpisce soltanto le convenzioni stipulate per trasferire il tributo a carico di coloro che acquistino dal soggetto passivo un immobile avvantaggiato dall'esecuzione di opere pubbliche e non pure le convenzioni che diano luogo a fenomeno inverso a quello della trasmigrazione dell'imposta, che tendano, cioe a far ripercuotere il tributo sul venditore che abbia conseguito l'incremento patrimoniale connesso al presupposto del tributo.*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)