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Sez. 3, Sentenza n. 146 del 10/10/1983 Ud. (dep. 09/01/1984) Rv. 162042 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PRINCIPIO DI IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - PRECLUSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162042-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PRINCIPIO DI IMMANENZA DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - PRECLUSIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In base al principio dell'immanenza della Costituzione della parte civile, la pronuncia d'inammissibilità dell'appello per omessa presentazione dei motivi non preclude il diritto della parte civile di proporre ricorso per Cassazione, per difendere i suoi interessi civili.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)