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Sez. 1, Sentenza n. 4565 del 25/10/1977 (Rv. 388170 - 01)

SOCIETA - FUSIONE - EFFETTI - MODALITA - OPPOSIZIONE DEI CREDITORI - MANCANZA - CONSEGUENZE - SOCI DELLA SOCIETA INCORPORATA - RESPONSABILITA PERSONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388170-01

SOCIETA - FUSIONE - EFFETTI - MODALITA - OPPOSIZIONE DEI CREDITORI - MANCANZA - CONSEGUENZE - SOCI DELLA SOCIETA INCORPORATA - RESPONSABILITA PERSONALE - ESCLUSIONE.*

La fusione di societa realizza una successione universale e postula la sopravvenienza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici gia riguardanti i soggetti fusi od incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle societa preesistenti, salva l'opposizione dei creditori sociali a norma dell'art 2503 cod civ. ne consegue che, verificatasi la fusione senza opposizione dei creditori, unico obbligato e il nuovo ente societario avente personalita giuridica, con esclusione della responsabilita personale dei soci della societa incorporata priva di personalita giuridica. (Conf 2871/71, mass n 354097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)