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Sez. L, Sentenza n. 6612 del 08/11/1983 (Rv. 431337 - 01)

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - FUSIONE O INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - SUCCESSIONE UNIVERSALE "MORTIS CAUSA" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431337-01

SOCIETÀ - FUSIONE - EFFETTI - FUSIONE O INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ - SUCCESSIONE UNIVERSALE "MORTIS CAUSA" - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Il fenomeno della fusione o incorporazione di società realizza una successione universale, corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, che rappresenta il nuovo centro d'imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, con la conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle società preesistenti, salva l'opposizione dei creditori sociali a norma dell'art. 2503 cod. civ., e con l'ulteriore conseguenza che ogni atto di natura sostanziale o processuale deve essere indirizzato al nuovo ente, che è l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione o incorporazione. (Conf 3496/80, mass n 407326; (Conf 4565/77, mass n 388170; (Conf 2871/71, mass n 354097).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)